PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro il 31 dicembre 2007, un Comitato nazionale composto da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle comunicazioni, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, con il compito di individuare le iniziative da assumere, sul piano nazionale e internazionale, per il centocinquantesimo anniversario dell'unificazione dell'Italia.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2008, una relazione in cui si individuano le iniziative e le manifestazioni celebrative e i soggetti pubblici e privati che possono essere chiamati a concorrere alla preparazione e all'organizzazione degli eventi.
      3. Tra le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 sono compresi lo svolgimento di mostre e di sessioni di approfondimento e di ricerca, la concessione di borse di studio, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e universitarie, e la produzione di programmi radiotelevisivi sul processo di unificazione, con particolare riferimento alle relative vicende storiche e al dibattito culturale che accompagnò l'unificazione del Paese, nonché la diffusione, anche attraverso apposite pubblicazioni e iniziative a cura degli uffici consolari e delle ambasciate operanti nei Paesi in cui si registrano più consistenti comunità di origine italiana, di studi e di documenti sul processo di unificazione.
      4. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione

 

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di indennità, emolumenti o corrispettivi comunque denominati.
      5. Per la preparazione e l'organizzazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e quanto a 500.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.